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CONTRATTI A CANONE CONCORDATO "NON ASSISTITI": PER LE AGEVOLAZIONI SERVE L’ATTESTAZIONE


Locazioni convenzionate o concordate
Locazioni convenzionate o concordate
Per accedere alle agevolazioni fiscali previste nei contratti a canone concordato “non assistiti”, è necessario che le parti acquisiscano un’attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018. Nella stesura di un contratto a canone concordato, infatti, le parti possono decidere se farsi assistere dalle organizzazioni che rappresentano la proprietà edilizia e dei conduttori o, al contrario, farne a meno. In quest’ultimo caso, però, al fine di accedere alle agevolazioni tributarie (una su tutte l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca) occorre produrre un’attestazione. A meno che non esistano accordi territoriali oppure qualora i contratti siano stati stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale 16 gennaio 2017.