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NON SI PERDONO I BENEFICI PRIMA CASA SE NON SI TRASFERISCE LA RESIDENZA NEI TERMINI
L’avviso di liquidazione emesso per effetto della revoca dell’aliquota agevolatala al 4% (prevista per l’acquisto di case di abitazione non di lusso) è illegittimo quando il mancato rispetto dell’impegno a trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato - fissato ex lege nel termine di 18 mesi - sia imputabile a causa di forza maggiore. Afferma il principio la Commissione giustizia tributaria di primo grado di Brescia con sentenza a 343/3/2023 depositata il 26 ottobre 2023.
La pronuncia trae avvio dall’avviso di liquidazione notificato a una persona fisica avente ad oggetto la revoca dell’aliquota Iva agevolata sull’atto di compravendita della prima casa e dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva di registro assolta sul relativo mutuo finalizzato all’acquisto, non ricorrendo le condizioni previste dalla normativa di riferimento per fruire di tale beneficio.
La pretesa era derivata dal mancato rispetto dell’impegno a trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile nel termine di 18 mesi dall’acquisto.
La ricorrente, proponendo tempestivo ricorso, chiedeva dichiararsi l’illegittimità dell’atto impositivo, invocando l’esimente della forza maggiore. À motivo di una sopravvenuta grave malattia, infatti, si era vista impossibilitata ad adempiere a tutti gli incombenti necessari al trasferimenti.